Statuto

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1
Denominazione – Sede – Statuto

E’ costituita l’Unione Italiana Giornalisti dell’Automotive (di seguito chiamata UIGA), associazione senza fine di lucro e a tempo indeterminato, che opera nell’ambito e nella disciplina della Federazione Nazionale della Stampa Italiana (di seguito chiamata FNSI) quale gruppo di specializzazione con scopi promozionali e di incentivazione professionale-culturale, secondo le norme degli articoli da 32 a 36 dello Statuto Federale e degli articoli da 39 a 48 del Regolamento ad esso annesso.

L’UIGA ha sede sul territorio italiano, ma può aderire a un raggruppamento federativo internazionale di associazioni similari di altri Paesi.

L’UIGA è disciplinata dal presente Statuto e agisce nei limiti delle leggi statali e regionali e dei principi generali dell’ordinamento giuridico.

Articolo 2
Finalità

L’UIGA persegue le seguenti finalità:
a) riunisce i giornalisti che svolgono una prevalente prestazione professionale specifica nel settore della mobilità sotto il profilo tecnico, economico o sportivo, al fine di promuovere l’aggiornamento tecnico-professionale degli iscritti e il loro arricchimento culturale, impegnandosi attivamente a sostenere le iniziative della FNSI e delle Associazioni della stampa regionali a difesa dei principi del patto federativo e a tutela della dignità professionale, anche attraverso la corretta applicazione del Contratto Nazionale di lavoro giornalistico;
b) asseconda ogni iniziativa atta a promuovere lo studio e a diffondere la conoscenza delle problematiche connesse al settore dell’automobile e, più in generale, a quelle dei trasporti e della mobilità, favorendo iniziative di incontro e di collaborazione con le forze operanti in tali settori.

TITOLO II
RISORSE E ATTIVITA’ ECONOMICHE

Articolo 3
Patrimonio

Il patrimonio dell’UIGA è formato:
a) dalle entrate, che sono costituite come segue:
– quote sociali annuali ed eventuali contributi volontari degli associati che potranno essere richiesti in relazione alle esigenze di funzionamento dell’Associazione;
– contributi di organismi nazionali e internazionali, amministrazioni pubbliche, enti locali (finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività e progetti), Istituti di credito, enti in genere, persone fisiche e giuridiche;
– eventuali erogazioni, sovvenzioni, donazioni e lasciti di terzi o di associati, accettati dal Consiglio Direttivo che delibera sulla loro utilizzazione, in armonia con le finalità statutarie dell’Associazione;
– eventuali entrate per servizi prestati giusta convenzione e da attività commerciali e produttive marginali svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al proprio autofinanziamento.
b) dai beni dell’Associazione, siano essi mobili, immobili e marchi registrati.

I beni immobili e i beni mobili registrati possono essere acquistati dall’UIGA e sono a essa intestati.

Tutti i beni appartenenti all’UIGA sono elencati in apposito Inventario, depositato nella sede dell’Associazione e consultabile da tutti gli aderenti.

Articolo 4
Quota sociale

Gli iscritti all’UIGA, esclusi i Soci Benemeriti e Onorari, sono tenuti a corrispondere una quota sociale annuale il cui ammontare è stabilito dall’Assemblea. L’inadempienza dopo un anno solare comporta la decadenza da Socio.

Articolo 5
Diritti sul Patrimonio Sociale

Gli utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o distribuzione siano imposte dalla legge.

Articolo 6
Responsabilità e Assicurazione

L’UIGA risponde solo degli impegni contratti a suo nome dagli organi statutari competenti e nessuno degli aderenti può per questi essere ritenuto individualmente responsabile.

L’UIGA risponde, con i propri beni, dei danni causati per l’inosservanza delle convenzioni o contratti stipulati.

L’UIGA, previa delibera del Consiglio Direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell’organizzazione stessa.

TITOLO III
CARATTERISTICHE DEI SOCI

Articolo 7
I Soci

I soci dell’UIGA si dividono in: Effettivi, Benemeriti e Onorari, secondo i criteri definiti dal Regolamento.

Articolo 8
Ammissione

Si possono iscrivere all’UIGA come Soci Effettivi esclusivamente i giornalisti qualificati come tali dall’Ordine Nazionale dei Giornalisti e regolarmente aderenti alla FNSI attraverso le rispettive Associazioni Regionali della Stampa. Questi requisiti non sono richiesti ai Soci Onorari.

L’ammissione dei Soci viene deliberata dal Consiglio Direttivo (che valuta la continuità e la prevalenza della prestazione giornalistica) e ha effetto all’atto del versamento della quota sociale. L’eventuale provvedimento, motivato, di diniego deve essere comunicato per iscritto all’aspirante rifiutato entro trenta giorni dalla delibera.

La documentazione a sostegno della richiesta di iscrizione è definita nell’allegato Regolamento.

La qualità di Socio non è trasmissibile e sono espressamente escluse partecipazioni temporanee.

Articolo 9
Diritti dei Soci

Tutti i Soci possono partecipare alle attività sociali dell’UIGA.

Se in regola con la quota sociale (che da Benemeriti e Onorari non è dovuta), tutti i Soci possono prender parte all’Assemblea, durante la quale hanno diritto di parola. Soltanto i Soci Effettivi hanno anche diritto di essere eletti negli organi dell’Associazione o di eleggerli e di approvare il bilancio. Essi hanno anche i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dallo Statuto.

Tutti i Soci in regola con il versamento della quota sociale hanno diritto a essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata a favore dell’UIGA (esclusa la partecipazione all’Assemblea), secondo le modalità e i limiti stabiliti, annualmente e preventivamente, dal Consiglio Direttivo.

Articolo 10
Doveri dei Soci

Gli associati devono svolgere l’attività a favore dell’UIGA senza fini di lucro.

Essi hanno l’obbligo di svolgere tutte le attività concordate in modo conforme agli scopi dell’Associazione, ed esse sono fornite a titolo personale, volontario e gratuito, Tutte le cariche sociali sono gratuite, salvo il rimborso delle spese, effettuate nell’interesse dell’UIGA, effettivamente sostenute e documentate.

Le prestazioni e le attività dei Soci nell’ambito associativo sono rese con assoluta esclusione di ogni e qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e ogni altro rapporto a contenuto patrimoniale.

Il comportamento verso gli altri Soci, nei confronti di quanti a diverso titolo partecipano alla vita associativa e all’esterno dell’Associazione, deve essere improntato all’assoluta correttezza e buona fede, lealtà e onestà.

Gli associati si impegnano al versamento annuale della quota sociale.

Articolo 11
Recesso e Cancellazione

La qualità di Socio si perde per decesso, dimissioni o esclusione.

Ciascun Socio può in qualsiasi momento recedere dall’UIGA dando opportuna comunicazione scritta.

La qualifica di Socio Effettivo viene perduta automaticamente in seguito alla cancellazione per qualsiasi motivo dall’Ordine dei Giornalisti oppure dall’Assostampa regionale.

L’associato che contravvenga ai doveri indicati nel presente Statuto, non ottemperi alle disposizioni regolamentari o alle deliberazioni del Consiglio Direttivo, svolga attività in contrasto con quella dell’UIGA, può essere escluso dall’Associazione con deliberazione motivata dal Consiglio Direttivo. L’esclusione avviene anche per morosità superiore all’anno solare e per comportamento lesivo della dignità e del decoro professionali.

Contro tali decisioni il Socio può ricorrere al Collegio dei Probiviri della Fnsi entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.

TITOLO IV
ORGANI DELL’UIGA

Articolo 12
Organi

Sono organi dell’UIGA:
– l’Assemblea Ordinaria/Straordinaria dei Soci,
– il Consiglio Direttivo,
– il Presidente,
– il Collegio dei Revisori dei conti.

Articolo 13
Composizione dell’Assemblea

L’Assemblea Ordinaria/Straordinaria è composta da tutti i Soci Effettivi in regola con il pagamento delle quote. Possono assistervi anche i Soci Benemeriti e Onorari.

E’ presieduta dal Presidente dell’Assemblea designato con le modalità previste dal Regolamento allegato.

All’Assemblea ogni avente diritto deve presenziare personalmente o dando delega autografa ad altro socio, al quale non può essere conferita più di una delega per ciascuna Assemblea.

Il Presidente dell’UIGA nonché i componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei conti non possono essere portatori di deleghe, tranne nelle votazioni per il rinnovo delle cariche sociali.

Articolo 14
Convocazione dell’Assemblea

L’Assemblea Ordinaria/Straordinaria si riunisce su convocazione del Presidente.

Il Presidente, sentito il parere del Consiglio Direttivo, convoca l’Assemblea con avviso scritto (contenente l’ordine del giorno, il luogo, la data e l’ora della riunione), da inviarsi a ciascun Socio almeno quindici giorni prima della data di convocazione. Le Assemblee Ordinaria e Straordinaria possono svolgersi una di seguito all’altra.

L’Assemblea Ordinaria deve essere convocata almeno una volta all’anno, entro e non oltre il 30 Aprile.

L’Assemblea Ordinaria/Straordinaria può essere convocata ogni qual volta 1/3 dei componenti del Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o su richiesta motivata di almeno 1/5 dei Soci, con le modalità previste dal Regolamento allegato.

Il Consiglio Direttivo, qualora non ritenga opportuno convocare un’Assemblea Straordinaria, può sottoporre ai Soci materie di competenza tramite una Consultazione da indire con le modalità previste dal Regolamento.

Articolo 15
Validità dell’Assemblea

L’Assemblea è regolarmente costituita con la presenza dei Soci che risultino in regola con il pagamento delle Quote sociali al momento dell’Assemblea:
a) in prima convocazione con la presenza della metà dei Soci più uno;
b) in seconda convocazione, da tenersi almeno un’ora dopo la prima (comunque entro sette giorni), qualunque sia il numero dei presenti.

Articolo 16
Votazioni dell’Assemblea

Le delibere sono prese a maggioranza dei voti validi, escludendo dal computo gli astenuti e le schede bianche, espressi in forma palese o segreta secondo quanto stabilito di volta in volta dal Presidente dell’Assemblea.

L’elezione del Presidente, dei Consiglieri e dei Revisori dei Conti deve svolgersi a scrutinio segreto, a maggioranza semplice. In caso di parità di voti, prevalgono, nell’ordine, l’anzianità di iscrizione all’UIGA, alla FNSI e l’età.

Il Presidente è eletto tra i Soci qualificati Professionali aventi un’anzianità di iscrizione all’UIGA di almeno cinque anni. E’ necessaria la maggioranza dei 2/3 dei voti validi nei primi due scrutini. Alla terza eventuale votazione si procede al ballottaggio tra i due Soci più votati al secondo scrutinio e viene eletto chi ottiene il maggior numero di voti validi.

Per deliberare lo scioglimento dell’UIGA e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno ¾ dei Soci.

Articolo 17
Verbalizzazione dell’Assemblea

Le deliberazioni assembleari sono riassunte in un verbale redatto dal Segretario designato con le modalità previste nel Regolamento allegato. Il documento deve essere sottoscritto dal Presidente dell’Assemblea.

Il verbale può essere consultato da tutti gli associati che hanno il diritto di trarne copia.

Articolo 18
Compiti dell’Assemblea

Di seguito i compiti dell’Assemblea.
In sede ordinaria:
– discutere e votare la relazione annuale del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei conti,
– discutere e votare il Conto consuntivo e il Bilancio di previsione,
– deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi e sulle relazioni del Consiglio Direttivo e dei revisori dei conti,
– eleggere gli Organi sociali alla scadenza del mandato,
– fissare, su proposta del Consiglio Direttivo, la Quota sociale e i limiti del rimborso delle spese,
– deliberare sulle direttive d’ordine generale e su altri argomenti proposti dal Direttivo inerenti l’attività dell’UIGA.

In sede straordinaria:
– deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto,
– deliberare sullo scioglimento dell’UIGA,
– deliberare sul trasferimento della sede legale dell’UIGA,
– deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario, sottoposto dal Consiglio Direttivo.

Articolo 19
Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto: dal Presidente; da un Consigliere ogni venticinque iscritti aventi diritto di voto; da un Rappresentante della FNSI nominato dal Consiglio Nazionale ai sensi dell’Articolo 34 dello Statuto Federale.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno sei volte l’anno e comunque ogni volta che lo ritenga opportuno il Presidente o quando ne sia richiesta la convocazione (che deve avvenire entro trenta giorni) da almeno un terzo dei componenti.

Il Presidente (o un suo delegato) del Collegio dei Revisori può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.

Nel corso della prima riunione il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi componenti: due Vicepresidenti, uno dei quali scelto in rappresentanza dei Collaboratori; il Segretario; il Vice Segretario e il Tesoriere.

Il Consiglio Direttivo viene convocato telefonicamente o con la posta elettronica (e-mail), con un preavviso minimo di tre giorni. La convocazione deve contenere l’Ordine del giorno. Le riunioni sono valide se vi partecipa la maggioranza dei componenti compreso il Presidente (e in caso di sua assenza almeno uno dei due Vicepresidenti). Le delibere sono prese a maggioranza dei presenti. Ogni membro ha diritto a un voto; in caso di parità nella votazione prevarrà quello del Presidente. Non sono ammesse deleghe.

Articolo 20
Durata e funzioni

Il Presidente, i Consiglieri e i Revisori dei conti durano in carica per un periodo di quattro anni e sono rieleggibili per non più di tre mandati consecutivi. Il loro incarico può essere revocato dall’Assemblea. In caso di dimissioni o di decadenza di uno o più componenti, il Consiglio Direttivo e il Collegio dei Revisori dei conti sarà integrato dal primo dei non eletti.

Se si dimette o decade il Presidente, viene convocata entro quindici giorni un’Assemblea (da tenersi in una data non superiore ad altri quindici giorni), per indire una nuova elezione. Negli stessi termini, un’Assemblea deve essere convocata per l’elezione del Consiglio o del Collegio dei Revisori, decaduti per effetto delle dimissioni della maggioranza dei componenti. In ogni caso il Collegio dei Revisori decade se scade o decade il Consiglio.

Di seguito le attività del Consiglio Direttivo:
– svolge tutte le funzioni che si riferiscono alla gestione dell’UIGA e che sono necessarie al raggiungimento dei suoi scopi;
– predispone il Rendiconto consuntivo e il Bilancio preventivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea, la relazione dell’attività svolta e i programmi futuri;
– cura l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea;
– approva le singole spese di carattere ordinario e amministra il patrimonio dell’UIGA;
– sottopone all’Assemblea Straordinaria proposte di modifica dello Statuto;
– sottopone a quella Ordinaria o indice una Consultazione per le modifiche del Regolamento;
– delibera l’ammissione dei nuovi Soci o la cancellazione di quelli già iscritti;
– provvede a ogni altra incombenza attribuitagli dall’Assemblea, dallo Statuto e da disposizioni legislative.

Nell’esecuzione dei propri compiti il Consiglio Direttivo può farsi assistere da tecnici/esperti da esso nominati, nel numero massimo di tre, i quali possono partecipare alle riunioni del Consiglio senza diritto di voto.

Articolo 21
Il Presidente

Il Presidente rappresenta l’UIGA e compie tutti gli atti giuridici che impegnano l’Associazione. In caso di sua assenza o impedimento è sostituito da almeno uno dei due Vice Presidenti con gli stessi poteri. Se presenti entrambi, è sostituito dal Vice Presidente con maggiore anzianità di iscrizione all’UIGA o, in subordine, all’Ordine del Giornalisti o con più anzianità anagrafica.

Il Presidente convoca l’Assemblea e il Consiglio Direttivo, di cui cura l’ordinato svolgimento dei lavori.

Il Presidente sottoscrive il verbale del Consiglio Direttivo curandone la custodia nella sede dell’UIGA.

Articolo 22
Il Segretario e il Tesoriere

Il Segretario (e nei casi di impossibilità temporanea, il Vice Segretario) coordina le attività associative. In particolare, ha il compito di: curare la verbalizzazione delle riunioni del Consiglio Direttivo (nel caso di assenza di entrambi, il Consiglio designerà un verbalizzante); provvedere alla tenuta e all’aggiornamento del Registro dei Soci; curare la tenuta e la conservazione degli atti dell’UIGA e della corrispondenza dell’Associazione.

Il Tesoriere provvede alla tenuta della contabilità, all’assolvimento degli obblighi fiscali e contributivi nonché alla conservazione della documentazione relativa alle entrate ed alle spese e degli inventari dei beni dell’UIGA. Svolge inoltre i compiti di economo ed esercita ogni altra funzione attribuitagli dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.

Articolo 23
Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti è l’organo di verifica della contabilità ed è composto da tre Soci designati dall’Assemblea a maggioranza semplice. Il Revisore con il maggior numero di voti assume la Presidenza e convoca le riunioni del Collegio. Le delibere sono valide con il voto di almeno due Revisori.

TITOLO V
IL BILANCIO

Articolo 24
Conto consuntivo e Bilancio preventivo

Il Conto Consuntivo dell’UIGA è annuale e decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

I Bilanci consuntivo e preventivo sono redatti dal Consiglio Direttivo e depositati nella sede sociale almeno quindici giorni prima dell’Assemblea che dovrà discuterli e approvarli e che deve svolgersi entro il 30 Aprile di ogni anno. Copia dei bilanci può essere chiesta da tutti i Soci.

Nel Bilancio debbono essere indicati i beni, i contributi e i lasciti e debbono essere previste le modalità di approvazione dello stesso da parte dell’assemblea. Gli eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività di cui all’Articolo 2.

TITOLO VI
NORME FINALI E TRANSITORIE

Articolo 25
Regolamento

Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente Statuto sono riportate nel Regolamento.

Articolo 26
Entrata in vigore

L’entrata in vigore del presente Statuto è subordinata all’approvazione da parte della FNSI. L’Assemblea dà mandato al Presidente di apportare le eventuali variazioni che saranno richieste dalla Federazione.

Articolo 27
Scioglimento dell’UIGA

Su proposta del Direttivo, l’Assemblea Straordinaria può deliberare lo scioglimento dell’UIGA, per cui occorre il consenso di almeno i tre quarti dei Soci effettivi. In caso di scioglimento, le attività dell’UIGA passano alla FNSI, che ne stabilisce la destinazione con finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità, sentito ogni competente organo di controllo e fatta salva ogni diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 28
Rinvio delle norme

Per quanto non previsto dal presente Statuto e dal Regolamento annesso si applicano, per quanto possibile, lo Statuto e il Regolamento della FNSI.

IL PRESENTE REGOLAMENTO E’ STATO APPROVATO DALL’ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELL’UIGA TENUTASI IN MILANO (CIRCOLO DELLA STAMPA) IL 18 APRILE 2009. SUCCESSIVAMENTE E’ STATO MODIFICATO, IN OTTEMPERANZA ALLE RICHIESTE DELLA FNSI, DAL CONSIGLIO DIRETTIVO NELLA SEDUTA DEL 29 AGOSTO 2009 A MILANO, IN VIRTU’ DEL MANDATO CONFERITO DALL’ARTICOLO 26 DEL PRESENTE STATUTO. E’ STATO APPROVATO IN VIA DEFINITIVA DAL CONSIGLIO NAZIONALE DELLA FNSI IL 4 FEBBRAIO 2010.